Agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, si applica la modifica del valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria introdotta dall’articolo 10, comma 1, del Dl 50/2017.
L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 22 dicembre 2017 n. 30/E, che qui alleghiamo, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl 50/2017, tra queste:
- il valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato,
- la responsabilità per danno erariale dei rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione limitatamente alle ipotesi di dolo,
- il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali: il reclamo-mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie.
Per le parti dell’istituto rimaste invariate, si ricordano le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi:
- Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012,
- Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 (paragrafo 10.2),
- Circolare n. 33/E del 3 agosto 2012,
- Circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012,
- Circolare Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014,
- Circolaren. 10/E del 14 maggio 2014 (punti 2.1 e 2.2)
- e Circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 (paragrafo 1.7).