Con decreto del MEF del 10 gennaio 2018 è stato aggiornato l’elenco dei beni per la cui cessione, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, opera la regola della solidarietà tra cedente e cessionario, includendovi “benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”, in quanto ritenuti “prodotti per i quali sono più facilmente riscontrabili fenomeni di frode”, modificando così l'articolo 1 del Dm 22 dicembre 2005.
La nuova disposizione è in vigore da oggi 24 gennaio 2018.
Ricordiamo che nel nostro ordinamento vige la regola della solidarietà tra cedente e cessionario nel versamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972) quindi in caso di mancato versamento dell'Iva da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
La solidarietà passiva a carico dell’acquirente è circoscritta alla cessione di determinati beni (individuati dall'articolo 1 comma 1 del Dm 22 dicembre 2005) e si configura al contestuale verificarsi delle seguenti condizioni:
- che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale;
- che il cessionario sia soggetto passivo Iva;
- che il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata.
La responsabilità del cessionario “soggetto IVA” per le ipotesi di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, è limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell’obbligo di versamento dell’imposta.
È utile ricordare che per valore normale, deve intendersi ai sensi dell’articolo 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, il prezzo mediamente praticato:
- per i beni della stessa specie o similari;
- in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Le tipologie di beni, alle cui cessioni si applica il meccanismo della solidarietà, sono state individuate dal Dm 22 dicembre 2005 (come modificato dal Dm 31 ottobre 2012):
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
- prodotti di telefonia e loro accessori
- personal computer, componenti e accessori
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche
- pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”) di gomma
- da oggi rientrano anche benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (lettera d-ter, articolo 1, comma 1 Dm del 22 dicembre 2005)