Il nuovo modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial transaction tax – Ftt), è stato approvato con Provvedimento n. 294475 pubblicato il 15 dicembre 2017.
Il prospetto insieme con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sostituirà dal prossimo 1° gennaio 2018 quello attualmente in uso, approvato con provvedimento 4 gennaio 2017.
Ricordiamo che l’imposta si applica:
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ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (comma 491 - art. 1 della Legge n. 228/2012);
Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto a un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2% (0,22% per il 2013) sul valore della transazione. L’aliquota dell’imposta è pari allo 0,1% (0,12% per il 2013) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. -
alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 - art. 1 della Legge n. 228/2012);
Le operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 1, comma 3, del Dlgs n. 58/1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Tuf) sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla Legge n. 228/2012 (riportata in calce alle presenti istruzioni). Sono soggette alla FTT con le modalità descritte dal comma 492: le operazioni che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari, e le operazioni sui valori mobiliari indicati dall’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa è ridotta a un quinto.
L’imposta prevista dai commi 491 e 492 è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. -
alle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495 - art. 1 della Legge n. 228/2012).
Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un’imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari indicati dai commi 491 e 492 da chiunque emessi e indipendentemente dalla residenza dell’emittente. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, quando l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo. L’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita all’art. 13 del Dm del 21 febbraio 2013.
Il modello deve essere presentato in via telematica direttamente dai responsabili del versamento abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (banche, imprese di investimento, eccetera – anche non residenti nel territorio dello Stato) o dagli intermediari incaricati o, ancora, dalla Società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf), alla quale sia stata conferita apposita delega.
I non residenti
In merito ai non residenti, questi possono avvalersi, per l’adempimento, di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale oppure coloro che sono privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, in alternativa all’invio telematico, possono presentare il modello anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In tal caso, il modello va inserito in una busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo.
La busta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia.
Sulla busta vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.