HOME

/

NORME

/

PROVVEDIMENTI

/

TOBIN TAX: NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DAL 1° GENNAIO 2018

3 minuti, 18/12/2017

Tobin tax: nuovo modello di dichiarazione dal 1° gennaio 2018

Con Provvedimento del 15.12.2017 n. 294475 pubblicato il nuovo modello per chi deve inviare le informazioni sulle transazioni finanziarie effettuate

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 294475 del 15/12/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial transaction tax – Ftt), è stato approvato con Provvedimento n. 294475 pubblicato il 15 dicembre 2017.

Il prospetto insieme con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sostituirà dal prossimo 1° gennaio 2018 quello attualmente in uso, approvato con provvedimento 4 gennaio 2017.

Ricordiamo che l’imposta si applica:

  • ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (comma 491 - art. 1 della Legge n. 228/2012);
    Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto a un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2% (0,22% per il 2013) sul valore della transazione. L’aliquota dell’imposta è pari allo 0,1% (0,12% per il 2013) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
  • alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 - art. 1 della Legge n. 228/2012);
    Le operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 1, comma 3, del Dlgs n. 58/1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Tuf) sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla Legge n. 228/2012 (riportata in calce alle presenti istruzioni). Sono soggette alla FTT con le modalità descritte dal comma 492: le operazioni che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari, e le operazioni sui valori mobiliari indicati dall’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa è ridotta a un quinto.
    L’imposta prevista dai commi 491 e 492 è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
  • alle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495 - art. 1 della Legge n. 228/2012).
    Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un’imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari indicati dai commi 491 e 492 da chiunque emessi e indipendentemente dalla residenza dell’emittente. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, quando l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo. L’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita all’art. 13 del Dm del 21 febbraio 2013.

Il modello deve essere presentato in via telematica direttamente dai responsabili del versamento abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (banche, imprese di investimento, eccetera – anche non residenti nel territorio dello Stato) o dagli intermediari incaricati o, ancora, dalla Società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf), alla quale sia stata conferita apposita delega.

I non residenti

In merito ai non residenti, questi possono avvalersi, per l’adempimento, di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale oppure coloro che sono privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, in alternativa all’invio telematico, possono presentare il modello anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In tal caso, il modello va inserito in una busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo.

La busta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia.
Sulla busta vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.

Scarica il nuovo Modello con le relative istruzioni da utilizzare dal 1° gennaio 2018.
Scopri tutti gli e-book sulla fiscalità estera in vendita sul Business Center nella Sezione Estero

Tag: REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023 PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI

Allegato

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.12.2017 n. 294475
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

PROVVEDIMENTI · 16/07/2024 Differenze dati Iva 2021: modalità di comunicazione per l'adempimento spontaneo

Anomalie dei dati Iva 2021: le modalità di comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA

Differenze dati Iva 2021: modalità di comunicazione per l'adempimento spontaneo

Anomalie dei dati Iva 2021: le modalità di comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA

Comunicazione trasferimenti esteri: le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate

Pronte le istruzioni per la trasmissione della comunicazione dei dati dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, ai fini del monitoraggio fiscale

Dichiarazione dei redditi precompilata 2024 disponibile online dal 30 aprile

Dal 30 aprile 2024, i contribuenti e gli intermediari potranno consultare, nell’area riservata dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione dei redditi precompilata 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.