La circolare ricorda che l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre di ogni anno deve considerarsi anticipo del versamento dovuto per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).
L’acconto puo’ essere determinato in differenti modi:
1) “storico”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:
a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (cosiddetti mensili);
b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);
c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);
2) “previsionale”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo:
a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso;
b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso;
c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;
3) “effettivo”: i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali.
I soggetti che applicano lo split payment devono tenere conto dell'Iva assolta sugli acquisti dovuta direttamente all'erario per effetto di quanto previsto dall'art. 17 ter dpr 633/72. Un sintesi puoi trovarla nell'articolo sull'Acconto Iva dei soggetti in scissione di pagamenti
Il testo completo della circolare in allegato.