Dal 1° al 31 ottobre 2017 gli autotrasportatori dovranno presentare la dichiarazione per fruire dei benefici sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017 per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane con Nota n. 107855/RU del 26 settembre 2017.
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2017) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2017.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A
In allegato:
- Nota delle Dogane
- Modello di dichiarazione (formato xls)
- Modello di dichiarazione (formato ods)