Adottate le nuove disposizioni attuative del regime patent box.
Con il Decreto ministeriale del 28 novembre 2017, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è proceduto alla revisione (e alla sostituzione) del precedente Decreto del 30 luglio 2015 in coerenza con le modifiche apportate al regime de quo dal Dl 50/2017, ovvero alla revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Ricordiamo che il regime in questione ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
- incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
- incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
- favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Allo scopo di allineare la disciplina del patent box alle linee guida Ocse e, in particolare, alle raccomandazioni contenute nel documento “Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance, Action 5 - 2015 Final Report”, l’articolo 56, comma 4, Dl 50/2017, ha apportato le seguenti modifiche al regime agevolato:
- eliminazione dei marchi d’impresa dal novero dei beni immateriali agevolabili
- estensione delle disposizioni agevolative ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro collegati da vincoli di complementarietà, finalizzati alla realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
Lo stesso articolo 56 ha introdotto anche le necessarie norme primarie di coordinamento, prevedendo che le nuove disposizioni si applicano:
- per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Pertanto, con riferimento a quelle esercitate successivamente al 31 dicembre 2016, le opzioni per l’applicazione del patent box non possono più avere a oggetto i marchi d’impresa.
Alla luce di queste novità, si è resa necessaria una revisione della disciplina attuativa, il Decreto ministeriale del 28.11.2017 sostituisce quindi il Dm 30 luglio 2015.