L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 novembre 2017 n. 275956 ha fornito indicazioni, per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale (country by country reporting), sulle modalità e le scadenze di presentazione della rendicontazione, sul contenuto della comunicazione e sul regime linguistico.
Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017.
Ricordiamo che l’obbligo di rendicontazione paese per paese è stato introdotto nell’ordinamento interno dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015). In tal modo, il legislatore nazionale ha recepito le indicazioni contenute nel progetto Beps–Action 13, (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), del 5 ottobre 2015.
Successivamente, con il Dm 23 febbraio 2017 sono state dettate le prime disposizioni attuative.
La rendicontazione paese per paese, in attuazione del decreto sopra citato, deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce l’obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d’imposta precedente.
Sono incluse nella rendicontazione paese per paese le sole entità appartenenti al gruppo, di cui al numero 5 dell’articolo 1 del decreto, che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto.
Ai fini del calcolo della soglia di ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato, le banche e gli altri enti creditizi e finanziari considerano il margine di intermediazione incrementato della voce “interessi passivi e oneri assimilati” e “commissioni passive” esposto nel bilancio consolidato in corretta applicazione dei principi contabili applicati.