Con il comma 33 dell’articolo 7-quater del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta sui finanziamenti contenuta nell’art. 20 del DPR n. 601/1973, introducendo elementi di novità che investono tutti gli enti che effettuano nel corso dell’esercizio le operazioni di finanziamento.
A partire dal mese di gennaio 2018 tutti gli utenti sono tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione contenente l’indicazione delle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando il Modello approvato con Provvedimento del 23 novembre 2017 n. 270335.
La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
• direttamente dal dichiarante;
• avvalendosi di intermediari abilitati.
Il modello si compone di tre quadri:
- FA – “Capitale finanziato nel periodo”, per indicare le operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio di riferimento della dichiarazione
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FB – che presenta due sezioni, la prima “Saldo del periodo”, da compilare per il calcolo del saldo d’imposta relativo al periodo di riferimento della
dichiarazione, e la seconda “Determinazione acconti anno in corso”, per il calcolo dei ratei di acconto da versare per l’anno in corso o per determinare
un eventuale credito d’imposta. - FC – “Operazioni straordinarie”, per l’utilizzo da parte del dichiarante di crediti maturati dalle società interessate da operazioni straordinarie avvenute durante il periodo di riferimento della dichiarazione.