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VARIAZIONE RENDITE TERRENI

2 minuti, 05/06/2007

Variazione rendite terreni

Ministero delle Economie e delle Finanze - Circolare del 05/06/2007 n. 1

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 1 del 05/06/2007
Fonte: Dipartimento per le Politiche Fiscali
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OGGETTO:

Imposta comunale sugli immobili (ICI).

 

Applicabilità dell'art. 2, commi 33 e 34 del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Chiarimenti.

Sono pervenuti allo scrivente numerosi quesiti in ordine all'esatta portata, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 33, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con le quali sono state individuate le procedure che coinvolgono l'Agenzia del territorio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per determinare i nuovi redditi dominicali dei terreni agricoli.

Il successivo comma 34 dello stesso art. 2 del D. L. n. 262 del 2006 stabilisce che, in sede di prima applicazione del comma 33, "i nuovi redditi così attributi producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006".

E' opportuno precisare che in attuazione di quest'ultima disposizione, sul Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007, è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia del territorio concernente l'elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale di cui al comma 33.

Nello stesso comunicato viene anche previsto che i ricorsi alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente avverso la variazione dei redditi dominicali possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato stesso.

La finalità della presente circolare è quella di individuare la data di decorrenza degli effetti fiscali dei nuovi redditi dominicali ai fini ICI che, dal quadro normativo appena delineato e dalle considerazioni che saranno successivamente esposte, non può essere riferita al 1° gennaio 2006 bensì va fissata al 1° gennaio 2007.

Ciò anche sulla base di quanto precisato, nella nota n. 3-8441/UCL del 22 maggio 2007, dall'Ufficio per il Coordinamento Legislativo di questo Ministero, al quale è stato chiesto un parere in ordine alla questione in esame. In particolare, l'analisi della struttura della norma, porta a ritenere che la stessa è stata formulata tenendo sostanzialmente come unico riferimento la sola imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Tale affermazione è resa evidente dal fatto che il legislatore ha previsto la non applicabilità delle sanzioni solamente in materia di IRPEF - vale a dire le sanzioni relative all'omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari di cui all'art. 3 inserito nel Capo I concernente le "sanzioni in materia di imposte dirette" del D. Lls. 18 dicembre 1997, n. 471 - mentre analoga previsione normativa non è stata, invece, formulata ai fini ICI.

Un'ulteriore considerazione, che appare utile al fine di individuare l'effettiva volontà del legislatore, emerge dalla lettura della relazione tecnica alle norme in oggetto, dove si evidenzia che la quantificazione del maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni in questione è stata effettuata a partire dall'annualità 2006 ai fini IRPEF e solamente a decorrere dall'anno 2007 ai fini ICI.

Un'ultima argomentazione riposa sul fatto che la retroattività dell'efficacia dei redditi dominicali al 1° gennaio 2006 non sembra determinare problemi applicativi se è riferita solamente all'IRPEF. Infatti, mentre per gli adempimenti concernenti l'IRPEF 2006 il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa ai redditi ed effettuare il relativo versamento nel corso del 2007, lo stesso non avviene per il tributo comunale, giacchè l'ICI dovuta per l'anno 2006 è già stata completamente assolta dal contribuente in base alle rendite vigenti nello stesso anno, entro il 20 dicembre 2006. Si sottolinea, infine, che detta interpretazione rispetta pienamente i principi della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sanciti dal comma 1 dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Fabrizio Carotti

Tag: REDDITI FONDIARI REDDITI FONDIARI

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