Le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, in linea di principio, devono essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell'anno, ciò anche al fine di evitare che nell'anno successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruire delle detrazioni. Si ricorda che tra i giorni, relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni e che, in ogni caso, non spettano detrazioni per un periodo superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta.
Nel caso in esame, ovvero nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato abbia una durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d'imposta, si può ritenere che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne.
Al fine del riconoscimento, nel periodo d'imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d'imposta deve indicare al punto 11 della sezione "Dati Fiscali" della CU 2017, relativa all'anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al "Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni", giorni 337.
Il codice 4, infatti, deve essere utilizzato in tutte le ipotesi, come quella in esame, in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell'anno. In ragione di quanto rappresentato, pertanto, sarà necessario richiedere al datore di lavoro il rilascio di una nuova CU nella quale dovrà essere indicato, al punto 6, giorni 337; il contribuente potrà, quindi, recuperare in sede di dichiarazione le detrazioni non riconosciutegli con la prima Certificazione Unica.
Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 18 ottobre 2017 n. 127/E