Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 17 ottobre 2017 n. 126/E, in merito all’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’ per le quote di uno degli immobili caduti in successione alla morte del coniuge.
Nel caso in cui per effetto della successione, il coniuge quale unico erede diviene pieno proprietario di più immobili, siti nello stesso comune, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge deceduto, può fruire dell’agevolazione prima casa, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 342/2000, in relazione all’acquisto di uno dei predetti immobili.
La circostanza che prima del decesso del coniuge, il contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il de cuius, non preclude la fruizione dell’agevolazione, in quanto con la morte il regime della comunione viene meno.
L’agevolazione può essere richiesta solo per l’acquisto delle quote di uno dei tre immobili trasferiti per successione, con la circolare 7 maggio 2001, n. 44, l'Agenzia ha, infatti, chiarito che, in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l’agevolazione deve essere riferita soltanto ad un’unica unità immobiliare e relative pertinenze.
Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute con la stessa successione devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento del valore dell’immobile.