Pubblichiamo il testo definitivo del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (DL 148/2017) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 4 dicembre 2017 n. 172.
Ricordiamo che il provvedimento era stato approvato inizialmente con numerose modifiche ed integrazioni dal Senato (A.S. 2942) e successivamente, il 30 novembre, dalla Camera, in identico testo.
Brevemente alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento:
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Proroga dei termini di pagamento delle rate, ai fini della cd. definizione agevolata 2016
proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.
Per effetto delle norme in commento è dunque possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativa al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017.
Con le modifiche apportate in Commissione, si posticipa inoltre al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018. -
Estensione della definizione agevolata
In particolare, con le modifiche apportate in Commissione, si consente di estinguere i seguenti debiti (novellato comma 4):
- con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del già illustrato articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (comma 4, lettera a), n. 1);
- i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto - in applicazione dell'alinea del comma 8 – non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (comma 4, lettera a), n. 2), analogamente a quanto previsto dall’originario comma 2 dell’articolo in esame;
- i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 (comma 4, lettera b), come previsto dal vigente comma 4.
Dalla formulazione delle modifiche in esame, sembra quindi che si intenda riaprire i termini per la definizione agevolata 2016: essa viene dunque estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge, come previsti dal decreto-legge n. 193.
In allegato:
- Legge del 4 dicembre 2017, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (GU n. 284 del 05.12.2017 )
- testo del Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L. del 16 ottobre 2017 n. 148) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017 coordinato con la legge di conversione