Chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare del 12 ottobre 2017 n. 24/E) sulla nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi, introdotto dall'articolo 4 del Dl n. 50/2017 che ha fornito la definizione di tali contratti, stabilendo il regime fiscale da applicare ai relativi canoni e prevedendo l’attribuzione di compiti di comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari.
Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21%, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
La circolare pubblicata ieri illustra il contenuto delle disposizioni sinteticamente richiamate tenendo conto delle questioni emerse nel corso del tavolo tecnico di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati.
Indice della Circolare:
PREMESSA
1. Contratto di locazione breve-definizione
2. Contratti stipulati tramite intermediari
2.1. Intermediari coinvolti nella stipula dei contratti di locazione breve
2.2. Adempimenti a carico degli intermediari
2.2.1. Trasmissione dei dati
2.2.2. Applicazione della ritenuta
2.3. Conservazione dei dati
2.4. Intermediari non residenti
3. Regime fiscale dei contratti di locazione breve
3.1. Base imponibile
3.2. Dichiarazione e versamento