L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 9 ottobre 2017 n. 121, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla corretta determinazione del “credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” di cui all’articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, nell’ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare.
Per una migliore comprensione della fattispecie, l'Agenzia ha ipotizzato il caso di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta: 1° gennaio 2015 - 31 agosto 2015 e 1° settembre 2015 - 31 agosto 2016.
In allegato il testo della circolare.