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TERREMOTO SICILIA DEL 1990: MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE

1 minuto, 28/09/2017

Terremoto Sicilia del 1990: modalità di rimborso delle imposte

Modalità e procedure per l'erogazione dei rimborsi a favore dei contribuenti siciliani colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, nel provvedimento del 26.09.2017 n. 195405

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 195405 del 26/09/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate
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L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 26 settembre 2017 n. 195405, ha definito le modalità e procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

La legge di stabilità 2015 aveva riconosciuto ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il primo marzo 2010.

Con la modifica introdotta dal recente "decreto Sud", tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

È altresì previsto che, in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate, i rimborsi siano effettuati applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi.

Dato che le somme richieste a rimborso, nonché quelle calcolate direttamente dall’Agenzia delle Entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente e indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate per le annualità 1990, 1991 e 1992, eccedono le risorse finanziarie stanziate, con il presente provvedimento è stato previsto di procedere, in sede di erogazione, ad un primo pagamento applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute.
Le istanze di rimborso sono esaminate in relazione all’ordine cronologico di presentazione delle stesse per singolo ufficio. Periodicamente, saranno erogati con procedura automatizzata, nella misura sopra determinata, gli importi validamente liquidati, partendo da quelli relativi alle istanze con data di presentazione più remota.

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Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI

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Provvedimento Agenzia delle Entrate del 26.09.2017 n.195405
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Commenti

salvatore fanciullo - 14/06/2020

Io purtroppo ho presentato istanza di rimborso in data 31/01/2019 , non avendo avuto notizie riguardanti questi rimborsi in tempi anteriori .Avrò qualche fortunata possibilità di rientrare in questa lista ? grazie .

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