Una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate, del 25 settembre 2017 n. 23, sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti recentemente pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti.
Tra i principali chiarimenti:
- come compilare in modo corretto il modello di pagamento F24,
- alcune ipotesi per le quali la definizione agevolata non è applicabile,
- la legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento
- e il rapporto tra la definizione agevolata delle liti e la precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio.
Indice argomenti trattati nella Circolare:
PREMESSA
1. QUALITÀ DI PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
1.1 Liti avverso atti dell’agente della riscossione
2. ATTI OGGETTO DELLE LITI DEFINIBILI
2.1 Classamento degli immobili
2.2 Contributi previdenziali
2.3 Sospensione dell’esercizio dell’attività
3. LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE LA DOMANDA DI DEFINIZIONE
3.1 Interruzione del processo per apertura di fallimento
4. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI
4.1 Modalità di scomputo degli importi già versati
4.2 Precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio
4.3 Definizione di atto che non reca la quantificazione degli interessi dovuti
4.4 Quantificazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
4.5 Interessi derivanti dalla sospensione amministrativa della riscossione
4.6 Calcolo degli interessi in caso di lite pendente su atti dell’agente della riscossione
5. TRATTAMENTO DELLE SANZIONI
5.1 Indebita compensazione di credito esistente
5.2 Indebita compensazione di credito inesistente
5.3 Concorso di persone
5.4 Soggetto responsabile per la sanzione amministrativa
5.5 Trattamento delle sanzioni irrogate con il cumulo giuridico
5.6 Sanzione per omesso versamento dell’imposta di registro in caso di impugnazione
6. PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
6.1 Coobbligati
6.2 Litisconsorzio necessario
6.3 Diritto di rivalsa
7. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
7.1 Sentenza notificata prima del periodo di sospensione