Con il Provvedimento n. 165110/2017 del 28 agosto 2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
- i soggetti anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
- dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche;
- di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti.
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, spettante
- nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo,
- nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per i soli soggetti di cui al punto 1.1, lett. a), il credito cedibile corrisponde altresì alla detrazione disciplinata dall’articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, spettante, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione 3 energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e semprechè il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.