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DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: TUTTI I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

4 minuti, 28/07/2017

Definizione agevolata liti pendenti: tutti i chiarimenti delle Entrate

Pubblicata la Circolare 22/E sulla definizione agevolata delle controversie tributarie

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 22/E del 28/07/2017
Fonte: Fisco e Tasse
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Pubblicata il 28 luglio 2017, la Circolare 22/e dell'Agenzia delle Entrate con oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie. Com'è noto, la manovra correttiva 2017 (DL 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). I principali chiarimenti sono stati i seguenti:

  • La definizione agevolata è possibile per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione. Rimangono, inoltre, escluse dall’agevolazione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o taciti di rimborso.
  • I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della rottamazione delle cartelle e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione. Ne consegue che il contribuente che intende definire la lite tributaria è comunque tenuto, in ogni caso, ad eseguire il puntuale versamento delle somme dovute per la definizione delle cartelle.
  • La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.
  • La chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare (importo netto dovuto), oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Riguardo al pagamento rateale, questa soluzione è ammessa soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto ecceda i 2mila euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un’unica soluzione, entro il termine del 2 ottobre 2017.
  • Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40 per cento del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all’ulteriore 40 per cento, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20 per cento, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.
  • Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Per quanto riguarda i termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione.
  • L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione.

Ecco l'indice della Circolare: 

PREMESSA 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Qualità di parte dell’Agenzia delle entrate
1.2 Atti oggetto delle liti definibili


2. PENDENZA DELLA LITE 
2.1 Revocazione ordinaria e straordinaria


3. DOMANDA DI DEFINIZIONE
3.1 Termine di presentazione della domanda e controversia autonoma


4. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI
4.1 Importi scomputabili
4.2 Rettifica di perdite 


5. RAPPORTI CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

6. PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Effetti del perfezionamento
6.1.1 Coobbligati

7. SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

8. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

9. DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

10. ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

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Allegato

Circolare 22 del 28.07.2017
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