Con Risoluzione dell'11 luglio 2017 n. 89 l'Agenzia delle Entrate conferma la detraibilità da parte dei contribuenti persone fisiche o enti non commerciali e la deducibilità dal reddito d'impresa, per le erogazioni liberali in favore della parrocchia per la realizzazione di lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze (immobili tutti sottoposti al regime vincolistico).
Anche in base alle precisazioni fornite dal MIBACT, l'Agenzia precisa che:
- è confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in suo favore, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo sopra specificati, da persone fisiche/enti non commerciali e da imprese ai sensi rispettivamente dell’art. 15, comma 1, lettera h), art 147 e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR;
- la bozza di convenzione che la Parrocchia ha inviato in allegato all’istanza e che dovrà essere stipulata con le persone fisiche ed enti non commerciali, risponde per forma e per contenuto ai requisiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR e dalla circolare n. 222 del 2012;
- nel caso in cui il soggetto erogatore sia un’impresa o ente commerciale la norma non prevede l’obbligo della stipula della convenzione;
- il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale deve presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui i benefici fiscali si riferiscono;
- il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione.
Come precisato dal MIBACT nella citata nota, l’invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
Al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale la Soprintendenza, in relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate, esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.