Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017 il D.Lgs. del 25 maggio 2017 n. 90 che, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), detta misure idonee a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Nel nuovo decreto Antiriciclaggio si evidenzia un inasprimento del sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ovvero:
- salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
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salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
- dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui sopra è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro, è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.