Dopo un lunga attesa dal momento dell'approvazione del parlamento è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.135 del 13-06-2017 la legge 22 maggio 2017, n. 81, ossia il cd. Jobs Act degli autonomi , recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
Il provvedimento entra in vigore oggi 14 giugno 2017 e introduce importanti novità in ambito del lavoro autonomo, che comprendono disposizioni in ambito fiscale e previdenziale, fra le quali:
- deduzione integrale delle spese di viaggio connesse ad un incarico professionale, non più riconducibili a compensi in natura
- estensione del congedo parentale anche per i padri (fino a sei mesi totali per i due genitori) entro i primi tre anni di vita del bambino e con calcolo della contribuzione su un periodo di 18 mesi
- trattamento assistenziale per periodi di malattia grave che comporti inabilità assoluta assimilato a quello per degenza ospedaliera
- spese di formazione e aggiornamento professionale deducibili al 100% con tetto di 10mila euro annui .
Con l'entrata in vigore della legge 81/2017 cambia anche la disciplina dello smart working.
Viene chiarito il significato di smart working: vale a dire (per differenziarlo dal telelavoro) quando la prestazione resa in modalità “agile” avviene in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici).
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non in-feriore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.