Pubblicati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita Iva, l’uso “obbligato” dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Li ha resi noti l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risoluzione del 9 giugno 2017 n. 68/E, chiarendo che le modifiche di recente introdotte dal Decreto legge 50/2017 hanno di fatto esteso il campo d’applicazione dei canali telematici delle Entrate, prevedendo in particolare, per i soli titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico – qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
A seguito di tale modifica sono stati individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2.
L'agenzia precisa anche che nelle ipotesi di compensazione di tipo “verticale” o “interno”, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste. Naturalmente, se al netto delle compensazioni interne risulta un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia tornano in campo le regole generali.
Nel documento di prassi vengono riportati anche utili esempi:
Se in sede di compilazione del modello di pagamento F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” è esposto il codice tributo “2002” [Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per euro 10.000 e in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo:
- “2003” [Ires - saldo]
- “6099” [credito IVA - dichiarazione annuale]
devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Ciò in quanto il pagamento dell’acconto Ires (codice “2002”) avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione un credito IVA (codice “6099”). Tale operazione è da considerarsi come compensazione “orizzontale” o “esterna”: infatti, il codice “2002” non è associato, nella colonna 4 dell’allegato 3, al codice credito “6099” (colonna 2 del medesimo allegato).
Viceversa, possono essere utilizzati servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (in ipotesi, il servizio home banking), qualora la medesima delega esponga, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il solo codice tributo “2003”, evidenziando un saldo positivo pari a euro 5.000, qualora lo stesso sia versato con mezzi diversi dalla compensazione.