Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, da ieri 20 aprile 2017 anche il versamento dell'imposta sostitutiva (delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative) sui finanziamenti, di cui all'articolo 17 del Dpr 601/1973, si dovrà utilizzare il modello F24, che garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi.
Questo quanto disposto dal Provvedimento del 20 aprile 2017 n. 78600 che qui alleghiamo.
Tuttavia fino al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato il modello “F23”, secondo le attuali modalità, poi dal 1° gennaio 2018, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il modello “F24”.
A seguito del provvedimento con Risoluzione del 20.04.2017 n. 49/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - ACCONTO ”;
- “1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - SALDO”;
- “1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento;
- “1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.