L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 13 aprile 2017 n. 12/E fornisce nuove indicazioni relative alla fruibilità e applicabilità del credito d’imposta (bonus Sud), istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016 a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, e modificato di recente dal Dl Mezzogiorno 243/2016.
In particolare l'articolo 7-quater del Dl Mezzogiorno 243/2016, reca le modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame, che prevedono:
- l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
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l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
Si prevede che il credito è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. -
l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento di:- 3 milioni di euro per le piccole imprese (il limite precedente era 1,5 milioni);
- 10 milioni di euro per le medie imprese (limite precedente 5 milioni)
- e 15 milioni di euro per le grandi imprese (limite immutato).
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la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
d’ora in poi il bonus va calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti. - la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).
Le nuove norme si applicano dall’1 marzo 2017.