L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 31 marzo 2017 n. 5/E, ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille, introdotte con il nuovo articolo 6-bis del DPCM 23 aprile 2010, il quale a fronte della stabilizzazione del contributo, ha previsto:
- l'eliminazione per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, dell'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- un apposito elenco permanente degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Le nuove disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti per l’iscrizione al cinque per mille si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.
Indice della Circolare che qui alleghiamo:
PREMESSA
1 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCESSO AL RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE
1.1 Eliminazione dell’onere di ripetere annualmente la procedura di iscrizione
1.2 Istituzione dell’elenco permanente degli iscritti
1.3 Variazione del rappresentante legale
1.4 Modalità di accesso al contributo per i soggetti non inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo
1.5 Revoca per sopravvenuta perdita dei requisiti
2 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
2.1 Soggetti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per l’accesso al contributo nell’anno 2017
2.2 Variazione del rappresentante legale rispetto al 2016
2.3 Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell’anno 2017