Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 28 marzo 2017 n. 38.
In particolare, gli articoli dell'Accordo stipulato tra l’Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri “esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni” e non richiedono l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza.
Ne consegue che solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera.
In tale ultima ipotesi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 147 del 2013, applica la franchigia di € 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.
Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero ed, in particolare, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR il credito sarà riconosciuto riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito all'estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.