Pubblicato sulla in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017 il Decreto del Mef del 6 febbraio 2017 n. 22, che definisce gli aspetti operativi legati alla modifica apportata - dal Dlgs 156/2015 - all’articolo 69 del Dlgs 546/1992, con la quale è stato introdotto il principio di immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, con possibilità, in caso di inerzia, di avviare il giudizio di ottemperanza.
Tuttavia, per gli importi superiori a 10.000 euro (diversi dalle spese di lite), il giudice può subordinare l’erogazione delle somme alla prestazione di idonea garanzia, il cui costo è anticipato dal contribuente e grava sulla parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.
Il Decreto attuativo che qui alleghiamo, dunque, disciplina il contenuto della garanzia, la sua durata e il termine entro il quale la stessa può essere escussa quando l’inerzia del contribuente in riferimento alla restituzione delle somme garantite si è protratta per un periodo di tre mesi.