Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017), si sono definite le modalità, i termini, gli elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese (Country-by-Country reporting), che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tale obbligo è esteso anche alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese.
La rendicontazione paese per paese e' presentata all'Agenzia delle entrate entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto l’obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015), rimettendo a un successivo decreto del ministro dell’Economia e delle finanze il compito di dettare le relative disposizioni attuative.
L'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello tipo di cui all'Allegato 1) del presente Decreto, trasmette ad ogni altro Stato membro dell'Unione europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale e' in vigore un accordo qualificante le informazioni di cui all'art. 4, relative alle entità appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro quindici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, e' trasmessa entro diciotto mesi dall'ultimo giorno di tale periodo.