Il provvedimento di ieri 8 marzo 2017 stabilisce le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche non residenti in Italia da almeno nove anni.
La tax flat puo’ essere richiesta dalle persone fisiche mediante opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione dei redditi:
- relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia o nella dichiarazione dei redditi immediatamente successiva.
Il provvedimento fissa le modalità di presentazione dell’istanza di interpello, che puo' essere facoltativamente presentato, stabilendo i dati che deve contenere:
a) i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;
b) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
c) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
d) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell’articolo 24-bis del TUIR
e contiene una apposita check list da compilare per l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso all’imposta sostitutiva.
L’opzione per l’applicazione della tax flat puo’ essere esercitata sui redditi prodotti all’estero anche per uno o più familiari .
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato pena decadenza, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva tax flat ammonta a centomila euro che si riduce a venticinquemila euro per i familiari e deve essere versata in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime , entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.