L’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.
In attuazione della delega, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
Per il 2017, primo anno di attuazione della disposizione in esame, l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Con Circolare del 7 febbraio 2017 n. 1/E che qui alleghiamo, vengono forniti i primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione del file dei “Dati fattura” (tracciato xml) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.
INDICE
Premessa
- Dato relativo alla “natura” dell’operazione
- Dato relativo al “numero” del documento
- Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”
- Ulteriori chiarimenti
- Chiarimenti relativi alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
- Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)