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INVIO DATI SANITARI 2016: ECCO IL PROVVEDIMENTO CON LA PROROGA

1 minuto, 26/01/2017

Invio dati sanitari 2016: ecco il Provvedimento con la proroga

Il provvedimento modifica le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, proroga la data per l'invio dei dati

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 17731 del 25/01/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Modifiche al provvedimento del 29 luglio 2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e modifiche al provvedimento del 15 settembre 2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno di imposta 2016

Con il presente provvedimento viene disposta la proroga di 9 giorni della scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sanitarie riferite all’anno 2016, senza impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2017. La nuova scadenza per l'invio è il 9 febbraio 2017.

Viene inoltre stabilito che:

  • per l’anno 2017, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2016 e dei relativi rimborsi, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati , a partire dal 10 marzo 2017;
  • a partire dal 2017 l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
  • per l’anno 2017, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2016, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017;
  • a partire dal 2018 l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

In allegato il testo completo del provvedimento.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per tutti gli aggiornamenti segui il Dossier dedicato alla Comunicazione delle spese sanitarie

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Allegato

Provvedimento 17731 del 25 gennaio 2017 sul 730 precompilato
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Commenti

Martina - 05/02/2017

Salve. Rientriamo nella categoria ottici,nuovi obbligati all'invio telematico. Nonostante la scadenza del 9/02 abbiamo ancora dubbi che neanche il commercialista riesce a toglierci. Disponiamo di un software aziendale specifico per il settore ottico,che tramite numerosi aggiornamenti ci permette di tracciare,modificare ed estrarre tutte le fatture 2016 e gli scontrini parlanti solo dalla data del primo aggiornamento, Novembre 2016. Cosa dobbiamo fare per tutti gli scontrini parlanti restanti? C'è chi dice di estrapolarli dalla cassa (ma questa procedura non ci permette di ricavare i soli dati detraibili, ne di identificarli con il giusto codice spesa). Visto il numero altissimo di scontrini parlanti emessi nel 2016,risulta impensabile inserirli uno per uno con le opportune modifiche (parliamo di un volume di affari davvero alto diviso su due punti vendita). Voci di corridoio dell'azienda che ci offre il software dicono che siamo obbligati all'invio di questi ultimi,soltanto laddove è possibile la loro estrazione. La normativa in quanto a sanzioni però desta comunque dubbi. Oltre al costo extra che dovremmo sostenere per questa procedura di estrazione da cassa, rischieremmo di inviare comunque dei dati errati (basta pensare al fatto che estrapolando da cassa abbiamo trovato scontrini con spese detraibili e non,persino le nostre chiusure di cassa giornaliere). Cosa dobbiamo fare??? Attenersi all'invio dei soli dati ricavati dal software aziendale o rischiare di perdere tempo prezioso per la nostra azienda ed inviare comunque dei dati errati,passibili dunque di sanzioni? Siamo ancora in un buco nero. Il tempo stringe. Siamo o non siamo tutelati da sanzioni per questo specifico caso,qualora non li inviassimo? Grazie per l'attenzione.

IOLE LONGOBARDI - 27/01/2017

Secondo me Lei dovrebbe trasmettere solo le spese riguardanti la chirurgia estetica e/o plastica ricostruttiva e/o malformativa solo se per il /i paziente/i rappresentano una esigenza vitale prescritta da altri professionisti medici e non puramente estetico e /o per vanità.

rita pacifico - 26/01/2017

sono un chirurgo plastico che esegue prevalentemente interventi di chirurgia estetica in ambito privato ,devo comunicare le fatture riguardanti interventi o trattamenti con finalità esclusivamente estetiche ovvero non ricostruttive ( es, aumento seno o labbra?).Sono spese che i pazienti non possono portare in detrazione ovviamente. In sintesi il legislatore distingue tra chirurgia estetica e chirurgia plastica (cioè ricostruttiva o malformativa ? ) grazie a tutti .Il portale TS dà risposte diverse a seconda dell'operatore !!!!!

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