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VOLUNTARY-BIS 2017: APPROVATO IL NUOVO MODELLO CON LE ISTRUZIONI

3 minuti, 02/01/2017

Voluntary-bis 2017: approvato il nuovo modello con le istruzioni

Con un Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le istruzioni per aderire alla procedura di collaborazione volontaria: in allegato modello e istruzioni

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 233984/2016 del 30/12/2016
Fonte: Agenzia delle Entrate
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E' stato approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il modello e le istruzioni per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary-bis) prevista dall’articolo 7 del D.L 193/2016.

Il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto

  • dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali
  • dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente,
  • dai quadri per l’indicazione
    • dei soggetti collegati,
    • dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero,
    • nonché di maggiori imponibili, maggiori imposte, maggiori ritenute, maggiori contributi e sanzioni ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.

Il modello deve essere utilizzato dagli autori delle violazioni degli obblighi di dichiarazione che intendono avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014. L’accesso alla procedura è consentito a condizione che gli istanti non abbiano già presentato, entro il 30 novembre 2015, altra istanza per la medesima procedura. Resta impregiudicata la possibilità di presentare l’istanza per i contribuenti che l’hanno già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini della Voluntary disclosure Nazionale.

Il modello è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2017. L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate, confermata da apposita comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il 30 settembre 2017, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”. L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione disciplinato al successivo punto 7.4. 

La richiesta si considera non trasmessa e, conseguentemente qualora il file che la contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi: 

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro,
  • mancato riconoscimento dei soggetti che effettuano la trasmissione telematica indicati al punto
  • codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato,
  • file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software predisposto;
  • mancata selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio;
  • selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui non risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio.

Secondo quanto previsto, la richiesta di accesso alla voluntary è corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell’allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d’imposta oggetto della procedura:

  • l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
  • la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
  • la determinazione degli eventuali maggiori imponibili relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute;
  • la determinazione delle maggiori imposte e contributi e delle sanzioni dovute.

Di seguito tutti gli allegati (Provvedimento, modello, istruzioni, specifiche tecniche e format della relazione di accompagnamento).

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Tag: VOLUNTARY DISCLOSURE VOLUNTARY DISCLOSURE PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI

Allegati

Provvedimento 233984 del 30.12.2016
modello voluntary bis 2017
Istruzioni voluntary bis 2017
Specifiche tecniche relazione di accompagnamento voluntary 2017
format relazione di accompagnamento voluntary 2017
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