Con Circolare di oggi 18 novembre 2016 n. 43/E, che qui alleghiamo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione prevista per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, è ammessa anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico, o se invece il bonifico è stato effettuato in modo non corretto.
Questo solo a determinate condizioni, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box rilasciata dal venditore, il venditore stesso deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.