Nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 203 del 29 ottobre 2016, recante le "disposizioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali," in attuazione della direttiva 2014/36/UE. Il decreto, che introduce modifiche al D.Lgs. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), entrerà in vigore il 24 novembre 2016.
In particolare, il decreto prevede che il datore di lavoro o le associazioni di categoria che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Lo sportello rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. Relativamente alla sistemazione alloggiativa, se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e non puo essere superiore ad un terzo della retribuzione e non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro.
Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nei tempi previsti , la richiesta si intende accolta, nei casi seguenti:
a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
Il nulla osta autorizza lo svolgimento di attività lavorativa fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.