Il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , entrato in vigore ieri 19 ottobre 2016, contiene le norme volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Le misure si posso applicare anche per immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i subiti e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
In allegato pubblichiamo il testo del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Questi i contenuti:
Titolo I
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
Capo I Principi organizzativi
Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
Capo I Ricostruzione dei beni danneggiati
Titolo III
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I Misure urgenti concernenti le attivita' e la piena operativita' del
servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
Capo II Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla
ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
Titolo IV
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI
Capo I Misure per gli enti territoriali
Capo II Misure per i lavoratori
Capo III Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI
Capo I Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici
pubblici
Capo II Disposizioni finali
Nel decreto vengono definiti i poteri del Commissario straordinario Vasco Errani per l'assolvimento dell'incarico che gli è statoconferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 . La gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione, cesserà alla data del 31 dicembre 2018. Il Commissario ha il compito di assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma programmando l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.
I Presidenti delle Regioni interessate opereranno in qualità di vice commissari per gli interventi, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.
In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti.
Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' al fondo per la ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
per le attività produttive danneggiate dal sisma è previsto anche l'intervento del fondo di garanzia (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro . Un fondo speciale ENIT dedicato alle attività turistiche stanzia 2 milioni di euro.
Altri 10 milioni di euro per il 2016 (a valere sulle risorse del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.) sono resi disponibili per finanziamenti agevolati a tasso zero per il rilancio delle attività produttive già esistenti a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro, e fino a 600mila euro per nuove attivita produttive. Tali finanziamenti sono rimborsabili in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.