L' INAIL nella Circolare n. 36 dell'11 ottobre 2016 " Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi" conferma gli importi anche per la seconda parte del 2016. In particolare stabilisce che:
"Il decreto ministeriale 29 luglio 20161 ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2016, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2015 pari a €16.195,20 e a € 30.076,80, così come pubblicati nel decreto ministeriale 30 giugno20152. Si confermano, pertanto, i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Inail, riportati nelle circolari del 3 settembre 2015 n. 72 e del 7 marzo 2016, n. 7
Ricordiamo in particolare gli importi dal 1° luglio 2016 pari al € 53,98* (mensile € 1.349).per Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita ovvero:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
-
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
Invece i compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati dal 1° luglio 2016 sono fissati in : € 1.349,60 (minimo mensile e € 2.506,40 ( massimo mensile)