L’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti, tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza, purché la relativa richiesta venga presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Il suddetto nuovo piano di rateazione può essere accordato anche qualora all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute non risultino saldate.
L'Agenzia delle Entrate illustra le modalità e i termini per poter accedere a tale beneficio con Circolare del 3 ottobre 2016 n. 41/E.
Si precisa che tale beneficio è circoscritto agli istituti di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento) e non anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 (conciliazione e accordi di mediazione).