Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro dell'azienda, questi i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risoluzione del 28 settembre 2016 n. 83/E, stabilendo che il servizio di Car Sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 comma 5 del TUIR, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possano essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.
Questo vale a prescindere dal fatto che la fattura emessa dal Car Sharing sia intestata direttamente al dipendente o alla società datore di lavoro.
Pertanto qualora la fattura emessa dalla Società di Car Sharing nei confronti del dipendente individua:
- il destinatario della prestazione,
- il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo,
- la distanza percorsa nonché la durata
- ed, infine, l’importo dovuto,
tali informazioni risultano idonee ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente. In ragione di tale puntuale documentazione, conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale possono essere ricondotti nella medesima previsione esentativa prevista dal comma 5 dell’articolo 51.