Il regime sulle restrizioni piene alla deducibilità dei costi black list, che per lungo tempo ha governato le transazioni effettuate con fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, è stato sostituito - in una prima fase - da un regime basato su limitazioni parziali collegate ad un certo limite prestabilito (i.e. eccedenza rispetto al valore normale del bene o servizio acquistato), fino a giungere, con l’ultimo intervento normativo (Legge di stabilità 2016), ad ammettere i costi in esame alle regole ordinarie di deducibilità previste per la generalità dei componenti negativi di reddito, questo quello che emerge da un'analisi della recente evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei costi black list emerge un deciso mutamento nell’approccio adottato dal legislatore fiscale.
Infatti, la disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (di seguito costi black list), contenuta nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stata riformata per effetto di importanti interventi normativi succedutesi nel corso del 2015 e 2016.
Al riguardo, giova ricordare che la disciplina delle transazioni intercorse con controparti estere è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevedendo la totale indeducibilità dei relativi costi, salvo dimostrazione di specifiche esimenti, in deroga ai principi generali di rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito contenuti nell’articolo 109 del TUIR.
Con la Circolare pubblicata ieri 26 settembre 2016 m. 39/E l'Agenzia delle Entrate commenta le modifiche alla disciplina in esame introdotte dalle seguenti disposizioni normative:
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legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità 2015)
Con la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 678, della legge di stabilità 2015 sono stati modificati i criteri fissati per l’identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali), rilevanti ai fini della redazione della lista contenuta nel d.m. 23 gennaio 2002, facendo esclusivo riferimento “alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”; -
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione)
L’articolo 5, commi 1 e 4, del decreto internazionalizzazione, in attuazione del criterio direttivo stabilito dall’articolo 12, comma 1, lettera b) della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 231, ha modificato la disciplina applicabile ai costi black list, introducendo un diverso regime fiscale basato sul riconoscimento: i) della deducibilità dei costi black list fino a concorrenza del relativo valore normale, ii) della deducibilità dell’eventuale importo del costo black list eccedente il valore normale del bene o servizio acquistato, a condizione che sia dimostrato l’effettivo interesse economico, da parte del soggetto residente, a porre in essere l’operazione (c.d. seconda esimente) e, naturalmente, l’avvenuta esecuzione della operazione medesima; -
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016)
Il comma 142 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha abrogato i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 TUIR, con la conseguente soppressione tout court del trattamento fiscale specifico riservato ai costi derivanti da transazioni commerciali intercorse con controparti estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.