L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 13 settembre 2016 n. 73 ha istituito i codici tributo per effettuare il versamento delle imposte sostitutive, di cui all'art. 1 commi 115-121 della Legge di stabilità 2016, ovvero le imposte sostitutive previste dal regime di favore per quelle società che assegnano o cedono ai soci (o a società di gestione trasformate in società semplici), entro il prossimo 30 settembre, taluni beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria d’impresa.
Le società in questione devono devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(..
Per consentire il versamento delle suddette imposte sostitutive, tramite il modello F24, si istituiscono i codici tributo di seguito indicati e si ridenomina il codice tributo “1127”, istituito con la risoluzione n. 237/E del 10 giugno 2008:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.