L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 22 luglio 2016 n. 33/E, fornisce chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA, delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, ovvero dalle modifiche introdotte dal Dlgs 156/2015, che ha riformulato l’istituto dell’interpello, e dal Dlgs 158/215, che ha invece revisionato il sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie, sia in campo pena che in campo amministrativo.
Infine vengono forniti ulteriori chiarimenti riguardo le disposizioni recate dall’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare, si esaminano:
- la possibilità di erogare rimborsi IVA senza la presentazione della garanzia, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica;
- l’applicabilità ai rimborsi IVA dell’istituto del fermo amministrativo;
- l’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria;
- la sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.