L'inps con il messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016, in risposta a un interpello proposto all'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento e alle modalità di applicazione delle detrazioni per produzione di reddito e per carichi di famiglia nei confronti dei pensionati fiscalmente residenti all’estero.
L’articolo 23 del TUIR, che regola l’applicazione dell’imposta ai non residenti, stabilisce che, indipendentemente dal luogo ove si è svolta l’attività produttiva dei redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, una serie di tipologie reddituali, elencati al comma 2 del citato articolo, fra cui rientrano le pensioni.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad uno specifico interpello proposto dall’Istituto, con riguardo alle detrazioni applicabili dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha definito il quadro normativo che regola la materia, il quale ha subito alcune significative modificazioni con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, della legge n. 161 del 2014, che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 24 del TUIR, in base al quale, in deroga ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, con decorrenza gennaio 2014, nei confronti dei soggetti, cosiddetti “non residenti Schumacker”, residenti, cioè, in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, demandando, per le disposizioni attuative, ad un successivo regolamento del Ministero dell’Economia e Finanze, che è stato emanato con il decreto del 21 settembre 2015.
Peraltro, malgrado la portata della norma, che ha previsto l’attribuzione delle detrazioni solo a soggetti residenti in Paesi appartenenti alla UE e allo Spazio SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con specifico riferimento al periodo d’imposta 2014, l’Inps era tenuto a riconoscere a tutti i pensionati residenti all’estero, in Stati che assicurino un adeguato scambio d’informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, in virtù dell’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), sul presupposto che ne ricorrano le condizioni di spettanza, dal momento che la vigenza di tale norma non è venuta meno a seguito dell’introduzione del citato comma 3 bis del TUIR.
Per il periodo d’imposta 2015, invece, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, essendo venuta meno l’efficacia della norma di cui all’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, fermo restando la possibilità di riconoscere a tutti i pensionati non residenti le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, l’Istituto deve applicare le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) ai soli pensionati “non residenti Schumacker” in presenza delle condizioni fissate dal citato decreto del 21 settembre 2015.
Successivamente,la legge di stabilità 2016 ha modificato il campo di applicazione soggettivo del disposto del comma 3 bis dell’art. 24, precisando che, ove sussista la prescritta proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, la norma si applica a tutti i soggetti non residenti, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni.