Pubblichiamo il testo del Disegno di legge AC. n. 2233 B, nella versione approvata definitivamente dal Senato il 10 maggio 2017, con 158 sì, 9 no e 45 astenuti.
Il disegno di legge è volto a garantire misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. smart working).
L'obiettivo annunciato dal Governo è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Sono state ampliate tutele e diritti a circa 2 milioni di professionisti e partite Iva.
Il provvedimento sale a 26 articoli suddivisi in tre capi:
- il capo I concerne il lavoro autonomo e si compone degli articoli da 1 a 17,
- il capo II reca disposizioni in materia di lavoro agile e si compone degli articoli da 18 a 24,
- il capo III reca le disposizioni finali.
Importanti novità in ambito del lavoro autonomo comprendono disposizioni in ambito fiscale e previdenziale, fra le quali:
• deduzione integrale delle spese di viaggio connesse ad un incarico professionale, non più riconducibili a compensi in natura.
• estensione del congedo parentale anche per i padri (fino a sei mesi totali per i due genitori) entro i primi tre anni di vita del bambino e con calcolo della contribuzione su un periodo di 18 mesi
• trattamento assistenziale per periodi di malattia grave che comporti inabilità assoluta assimilato a quello per degenza ospedaliera,
• spese di formazione e aggiornamento professionale deducibili al 100% con tetto di 10mila euro annui .
Con l'entrata in vigore del Ddl, cambia anche la disciplina dello smart working.
Viene chiarito il significato di smart working: vale a dire (per differenziarlo dal telelavoro) quando la prestazione resa in modalità “agile” avviene in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici). Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non in-feriore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui al-l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giu-gno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusi-vamente all’interno dell’azienda.