Nella sentenza 9451 depositata l'11 maggio 2016 la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che un professionista con un singolo dipendente è soggetto all'IRAP solo se il collaboratore svolge mansioni professionali e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive ». Il contenuto della sentenza è molto importante in quanto è in controtendenza rispetto all'orientamento prevalente della giurisprudenza. In particolare la sentenza in oggetto ha risposto ad alcune domande sulla soggettività iva relativamente al fattore lavoro:
- richiamando il principio per cui l’autonoma organizzazione postula «l’esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità», di un insieme di fattori «tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso».
- affermando che ai fini della soggettività IRAP un collaboratore deve svolgere mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».