La Circolare 18/E del 06 maggio 2016 contiene chiarimenti sulle spese sanitarie, le spese di istruzione; sul sistema di contabilizzazione del calore, sulla detrazione per interventi del patrimonio edilizio in caso di decesso del comodatario e sul bonus irpef.
- Le spese mediche -
1.Nella circolare di venerdì scorso si precisa che le spese sostenute per la dermopigmentazione della pelle sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi in quanto riconducibili ad un intervento medico-sanitario.
2. La circolare ha poi affrontato il tema delle spese mediche sostenute in un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) disciplinate dalla Legge 40/200. In particolare le spese relative alla crioconservazione degli ovociti e degli embrioni e le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo15, comma 1, lett. c), del TUIR sia se effettuate in Italia che se effettuate all’estero. Il Ministero della Salute infatti ha riconosciuto natura sanitaria alle prestazioni di cui sopra “ove ricorrano nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche”.
- Spese per la frequenza scolastica -
La Circolare ha chiarito che:
- le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal DM 288 del 29 aprile 2016 che sono la tematica del corso e l’individuazione dell’area geografica (in base alla regione in cui ha sede legale l’università).
- le spese sostenute all'estero per l'università di teologia sono detraibili al pari delle spese sostenute per la frequenza delle altre Università non statali.
- Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1,lett.e-bis) del TUIR anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Il documento di pagamento deve in ogni caso essere intestato al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio) e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa,la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
- Altre questioni -
1. Nel caso di decesso del comodatario la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.".
2.Infine vengono date indicazioni su come indicare nella dichiarazione dei redditi il bonus irpef qualora il contribuente intenda fruire direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Indice della Circolare che qui alleghiamo:
1. SPESE SANITARIE
1.1 Spese per dermopigmentazione
1.2 Crioconservazione degli embrioni
1.3 Crioconservazione degli ovociti e degli embrioni all’estero
1.4 Intervento all’estero in ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA)
2. SPESE DI ISTRUZIONE
2.1 Spese per la frequenza scolastica – ulteriori chiarimenti
2.2 Spese per la frequenza di istituti universitari stranieri, corsi di teologia
2.3 Corsi di laurea presso università telematiche
3. ALTRE QUESTIONI
3.1 Detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore
3.2 Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio- Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione
3.3 Determinazione bonus Irpef