In quante rate si possono pagare le somme derivanti dai controlli dell’Agenzia, quali sono i termini dei versamenti e come vanno calcolati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima, questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con Circolare del 29 aprile 2016 n. 17/E, un'utile guida sui versamenti dovuti a seguito di controlli fiscali, fornendo ai contribuenti un vademecum su come orientarsi nei casi di pagamenti a rate o in unica soluzione e non cadere in errore.
La Circolare in questione illustra gli effetti e chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell’esito dei controlli.
Di seguito alcune delle novità normative più significative elencate nella circolare:
Pagamenti a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni
La novità è data dall’innalzamento da 6 a 8 del numero massimo di rate trimestrali di pari importo di cui il contribuente può beneficiare per dilazionare le somme dovute di ammontare inferiore o pari a 5.000 euro, mentre, in presenza di somme superiori a tale importo, il numero massimo di rate ammesse è rimasto invariato, ovvero venti rate trimestrali di pari importo.
Resta immutata la previsione circa i termini di versamento delle rate: l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mentre la scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
Pagamenti a seguito di accertamenti con adesione
La novità riguarda invece il numero delle rate fruibili al di sopra di un certo importo. In particolare, se le somme dovute superano 50.000 euro, il numero massimo di rate è stato elevato da dodici a 16, restando invece invariato, ovvero otto, il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia. Ed ancora, in analogia a quanto già avveniva per la rateazione delle somme dovute a seguito della comunicazione degli esiti, è stato previsto che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Viene stabilito, inoltre, un termine fisso per la decorrenza degli interessi di rateazione dovuti sull’importo delle rate successive alla prima, individuandolo nel giorno successivo al termine di versamento della prima rata, quindi indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell’adesione.
In breve, il decorso degli interessi è ancorato al momento in cui è dovuto il pagamento della prima rata.
Ne consegue una semplificazione negli adempimenti e, quindi, una riduzione dei margini di errore nella gestione dei versamenti da parte del contribuente, posto che:
- il trimestre da considerare per l’effettuazione del versamento della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre dal termine previsto per il versamento della prima rata (e non più dalla data in cui la prima rata è stata effettivamente pagata);
- la scadenza delle rate successive alla prima ricade sempre nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Alleghiamo il testo della Circolare. Indice:
Premessa
1. Pagamenti a seguito delle comunicazioni degli esiti
2. Pagamenti in base agli istituti definitori
2.1 Atti di adesione
2.2 Acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione
2.3 Conciliazione giudiziale
2.4 Accordi di mediazione
2.5 Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione
3. Inadempimenti nel pagamento delle somme dovute
3.1 Inadempimenti che non precludono il perfezionamento della definizione né determinano la decadenza dalla rateazione
3.1.1 Fattispecie
3.1.2 Trattamento sanzionatorio
3.2 Inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione
3.2.1 Comunicazioni degli esiti
3.2.2 Istituti definitori
3.3 Inadempimenti nel pagamento degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione
4. Termine per il recupero delle somme dovute in caso di decadenza dalla rateazione o di versamenti tardivi o carenti
5. Ambito temporale di applicazione della nuova disciplina in materia di rateazione e di lieve inadempimento
5.1 Comunicazioni degli esiti
5.2 Adesione ed acquiescenza
5.3 Conciliazione giudiziale e accordi di mediazione
5.4 Liquidazione della dichiarazione di successione