L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 26 aprile 2016 n.30/E ha provveduto alla nuova denominazione per i codici tributo 1811 e 1813, da utilizzare con l’F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese, rispettivamente, per la rivalutazione di beni e partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione.
Si ricorda che l’articolo 1, commi da 889 a 897, della legge di Stabilità 2016 (208/2015), ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
In particolare, il comma 894, del citato articolo 1, prevede che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione (comma 891) e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati (comma 892) sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Per consentire il versamento tramite modello F24 delle sopracitate imposte sostitutive, sono ridenominati i codici tributo “1811” e “1813”, di cui alle risoluzioni n. 33/E del 21 febbraio 2006 e n. 60/E del 9 giugno 2014, nel modo seguente:
- “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015”;
- “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.