L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 27 aprile 2016 n. 15/E ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al bonus acquisto di strumenti musicali nuovi e in particolare ha chiarito che, i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti per consentire loro di beneficiare del contributo riconosciuto, per l’anno 2016 (ovvero uno sconto sull’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi), nonché l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato stesso, sono esenti dall’imposta di bollo (esenzione di cui all’art. 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972).
Il documento di prassi, inoltre, ricorda le modalità con cui ottenere l’agevolazione e le regole con cui i venditori possono recuperare, tramite credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti.
L'agevolazione, che consiste in un bonus di 1.000,00 euro, è concessa agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.
Al rivenditore che ha praticato lo sconto sul prezzo di vendita dello strumento musicale viene riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Per la fruizione del credito, i rivenditori devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, prima della conclusione della vendita, i seguenti dati:
- il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
- lo strumento musicale,
- il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto,
- e l’ammontare del contributo.