Con Provvedimento del 14 aprile 2016 n. 54237, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda al regime di adempimento collaborativo, inoltre vengono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al nuovo regime, introdotto con il Decreto legislativo n. 128/2015, definendo i requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve possedere per consentire l’ammissibilità della società al programma di cooperative compliance.
L’art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
Presente in altri Paesi, il nuovo regime è stato introdotto in Italia seguendo le indicazioni dell’Ocse contenute in un Rapporto ad hoc denominato “Cooperative Compliance: a Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance”. In fase di prima applicazione il programma è riservato solo ai contribuenti di più rilevanti dimensioni, l’obiettivo è di estendere in futuro i benefici connessi al “dialogo preventivo” ad una platea sempre più vasta di contribuenti.
Nel corso della prima fase d’applicazione, al regime di adempimento collaborativo sono ammessi esclusivamente:
- i soggetti residenti e non residenti il cui volume d’affari o ricavi non sia inferiore a dieci miliardi di euro;
- i soggetti residenti e non residenti con un volume d’affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
- le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia fornita a seguito di istanza d’interpello sui nuovi investimenti - Decreto legislativo n. 147/2015, articolo 2 – indipendentemente dal volume d’affari o di ricavi.
Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il provvedimento introduce una specifica disposizione in materia di gruppi di imprese che estende la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.