Pubblicato in GU n. 84 dell' 11 aprile 2016 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016 che reca disposizioni in merito agli incentivi all'investimento in start-up innovative, per i quali i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma
non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonchè per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad altoàvalore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici delle attività economiche (ATECO) 2007 di cui alla tabella in allegato al presente decreto, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione per i soggetti passivi Ires è aumentata al 27%.